L’accoglimento dell’azione revocatoria, ai sensi degli artt. 2901 e 2902 cod.civ., non comporta l’invalidità dell’atto di disposizione sui beni e il rientro di questi nel patrimonio del debitore alienante, bensì l’inefficacia dell’atto soltanto nei confronti del creditore che agisce per ottenerla; p…
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